Articolo 8 - Definizione e destinazione del reddito.


1. Per reddito deve intendersi l'ammontare dei ricavi, delle plusvalenze - ad eccezione di quelle di cui all'art. 7, comma 2, punto c) - e di ogni altro provento, comunque percepiti dalla Fondazione.


2. La Fondazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 153/1999, destina il reddito secondo il seguente ordine:
a) spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa e all'attività svolta dalla Fondazione;
b) oneri fiscali;
c) riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;
d) almeno il cinquanta per cento del reddito che residua o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito, stabilito dall'Autorità di vigilanza, ai settori rilevanti di cui all'articolo 3;
e) altri settori di intervento ammessi, reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve facoltativi previsti all'articolo 7;
f) acquisto, secondo i parametri fissati dall'Autorità di vigilanza, di prodotti editoriali da devolvere a istituzioni scolastiche;
g) erogazioni previste da specifiche norme di legge.


3. La Fondazione non può distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti, con esclusione dei compensi previsti dallo statuto.