Articolo 31 - Composizione e funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente e da due membri effettivi e due supplenti, iscritti nel Registro dei Revisori legali dei conti di cui all'articolo 2409-bis del codice civile.

2. I componenti il Collegio dei Revisori restano in carica tre esercizi, compreso quello in cui avviene la nomina, fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio. In tema di mandati consecutivi si applica l'articolo 10.

3. Alla scadenza del mandato il Collegio dei Revisori continua a esercitare le sue funzioni fino all'entrata in carica del successivo.

4. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Revisori, subentrano i supplenti in ordine di età.

5. I nuovi Revisori restano in carica sino alla successiva riunione del Consiglio Generale il quale deve provvedere alla nomina dei Revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione dell'organo.

6. Qualora venga a mancare il Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva riunione del Consiglio Generale che provvederà alla sostituzione, dal Revisore più anziano di età.

7. Il mandato dei Revisori nominati in sostituzione scade con quello degli altri Revisori dei Conti.

8. I Revisori devono assistere alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione.

9. Il Collegio dei Revisori svolge le funzioni e i compiti previsti dal codice civile in materia di collegio sindacale e di revisione legale dei conti delle società per azioni, con i poteri e i doveri ivi indicati per tutto quanto tale disciplina sia applicabile alla Fondazione e salvo diverse previsioni dello statuto e della normativa di settore delle fondazioni.