Articolo 28 - Poteri del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di proposta e di gestione della Fondazione, deputato a realizzare i programmi definiti dal Consiglio Generale e a perseguire gli obiettivi individuati, per quanto concerne sia l'attività istituzionale sia l'amministrazione del patrimonio. Esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo quelli espressamente riservati ad altro organo dalla legge o dal presente statuto.

2. In particolare sono di competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:
a) la gestione operativa della Fondazione, nel quadro della programmazione definita dal Consiglio Generale;
b) la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
c) la proposta al Consiglio Generale dei settori rilevanti da scegliere periodicamente nell'ambito dei settori ammessi;
d) la predisposizione del programma pluriennale di attività e del documento programmatico previsionale annuale;
e) la disciplina organizzativa degli uffici, la definizione dell'organico, il trattamento e la gestione dei rapporti con il personale, le assunzioni e le risoluzioni dei rapporti di lavoro dipendente, i rapporti di collaborazione professionale;
f) la nomina del Segretario Generale; la verifica della sussistenza dei requisiti e della inesistenza di incompatibilità, nonché l'eventuale adozione tempestiva dei conseguenti provvedimenti; la determinazione del relativo compenso;
g) la verifica per i propri componenti, salvo il Presidente per il quale è competente il Consiglio Generale, della sussistenza dei requisiti e della inesistenza di incompatibilità, nonché l'eventuale adozione, entro trenta giorni dalla verifica, dei provvedimenti di sospensione e decadenza;
h) la nomina di commissioni consultive o di studio, nell'ambito delle proprie attribuzioni, determinandone le funzioni, la composizione e, sentito il Collegio dei Revisori, le eventuali indennità;
i) le nomine e le designazioni di amministratori e sindaci di competenza della Fondazione in società (partecipate o meno) e in enti di qualsiasi altra natura, applicando criteri di autorevolezza e competenza dei designati o nominati, in funzione delle caratteristiche e dell'interesse della società o ente e del ruolo da ricoprire;
l) l'accollo alla Fondazione delle sanzioni amministrative tributarie a carico dei dipendenti della Fondazione e del Segretario Generale.

3. Al Consiglio di Amministrazione, inoltre, è attribuito un generale potere di proposta nei confronti del Consiglio Generale in tutte le materie attinenti al funzionamento e all'attività della Fondazione e, in particolare, relativamente:
a) alle modifiche statutarie;
b) alla approvazione e modifica dei regolamenti interni;
c) alle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
d) alla istituzione di imprese strumentali;
e) ai programmi di intervento della Fondazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare a uno o più dei suoi componenti e al Segretario Generale particolari poteri, determinando i limiti della delega.

5. I titolari di deleghe provvedono a fornire adeguata informativa al Consiglio di Amministrazione in merito all'assolvimento del mandato, con la periodicità stabilita dal Consiglio stesso.