Articolo 20 - Assemblea dei Soci.

1. L'Assemblea è l'organo in cui si attua la continuità istituzionale e, in quanto tale, interprete autentica della volontà dei Fondatori nonché garante del suo rispetto nel tempo. I Soci devono preferibilmente avere la residenza ed il domicilio nell'ambito territoriale della Fondazione.

2. Il numero massimo dei Soci è 131.

3. La qualità di Socio non attribuisce nessun diritto di contenuto patrimoniale sulle rendite della Fondazione, né sul suo patrimonio.

4. I Soci durano in carica dieci esercizi, compreso quello in corso all'assunzione della carica, e possono essere confermati per una sola volta. Al termine del periodo restano in carica fino allo svolgimento della prima Assemblea successiva. Possono poi essere nominati nuovamente dopo che sia trascorso un periodo di vacanza di durata almeno pari a quella prevista per la carica in precedenza ricoperta.

5. Nel caso di nomina di un Socio in altro organo della Fondazione, il periodo di permanenza in tale organo non è computato ai fini del calcolo della durata della qualità di Socio.