Articolo 15 - Cause generali di conflitto di interessi.

1. I componenti gli organi della Fondazione, nel caso di deliberazioni in cui abbiano, direttamente o indirettamente, interessi in conflitto con quelli della Fondazione, devono darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza che deve assumere la decisione e astenersi dal partecipare alle deliberazioni medesime.

2. Nel caso di dolosa violazione del dovere di cui al comma 1, o qualora la situazione di conflitto non sia temporanea, l'organo di appartenenza pronuncia la decadenza dell'interessato.