T1. Le nuove disposizioni statutarie entrano in vigore al momento dell'approvazione da parte dell'Autorità di vigilanza.
T2. I componenti dell'Assemblea dei Soci in carica il 7 febbraio 2001, data di approvazione, da parte dell'Autorità di vigilanza,
delle disposizioni statutarie deliberate in applicazione del decreto legislativo n. 153/1999, conservano la qualità di Socio per il periodo
previsto dalla normativa vigente al momento della nomina.
T3. Ai fini dell’applicazione dell’art. 17, comma 4, le cariche dei Soci nominati in forza del testo previgente, in essere alla data
di approvazione da parte dell’Autorità di vigilanza delle modifiche statutarie deliberate dal Consiglio Generale in data 5 dicembre 2005,
sono prorogate sino alla fine dell’esercizio sociale in cui tali cariche scadono calcolando dieci anni di calendario dalla nomina.
T4. Le disposizioni relative alla durata quadriennale dei mandati del Presidente dell’Assemblea dei Soci, del Presidente della
Fondazione e dei componenti il Consiglio di Amministrazione, saranno applicate a decorrere dai rinnovi di tali cariche successivi
all’approvazione da parte dell’Autorità di vigilanza delle modifiche statutarie deliberate dal Consiglio Generale in data 5 dicembre 2005.
T5. Ai fini del divieto di conferma consecutiva dei mandati di cui agli artt. 20, comma 1, 21, comma 6, 24, comma 3 e 27, comma 1,
non si tiene conto del mandato in corso all’entrata in vigore del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 150 del 18 maggio 2004,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2004.
T6. La durata delle cariche dei componenti il Consiglio Generale, nominati in base all’art. 21, comma 4, lett. b) nel testo previgente,
e in corso alla data di approvazione da parte dell’Autorità di vigilanza delle modifiche statutarie deliberate dal Consiglio Generale in data
5 dicembre 2005, è prorogata sino alla scadenza quadriennale dell’intero Consiglio Generale.
|