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» Lo Statuto: Organi sociali, requisiti di onorabilità e
   professionalità, incompatibilità, conflitti di interesse

   Art.9 - Requisiti generali di onorabilità
9.1 I componenti gli organi devono essere scelti fra cittadini italiani di piena capacitą civile, in possesso di requisiti di idoneitą etica confacenti alla natura di ente senza scopo di lucro della Fondazione.

9.2 Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione coloro che:
a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) sono stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
    1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
    2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
    3) alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
    4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
d) da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste alla lettera c), salvo il caso di estinzione del reato.

9.3 I componenti gli organi sono tenuti ad informare immediatamente l'organo di appartenenza di tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità.

9.4 L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, salvi i provvedimenti di cui all'art. 14, assume le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e della reputazione della Fondazione. Procede analogamente se vengono a sua conoscenza fatti rilevanti ai fini della permanenza del requisito di onorabilità.
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