6.1 Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statutari.
6.2 Il patrimonio è costituito dal fondo di dotazione iniziale e dai fondi e riserve presenti nell'ultimo bilancio e si modifica per effetto di:
a) accantonamenti alla riserva obbligatoria stabilita dall'Autorità di vigilanza;
b) liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio per volontà del donante o del testatore;
c) plusvalenze o minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria, in conformità a quanto previsto dall'art. 9, comma 4 del decreto legislativo n. 153/1999;
d) riserve o accantonamenti facoltativi la cui costituzione sia deliberata dal Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, al fine di meglio sovvenire alle esigenze della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti della Fondazione; sono fatte salve le competenze di legge dell'Autorità di Vigilanza.
6.3 La costituzione degli accantonamenti e delle riserve di cui alla precedente lettera d) deve conciliarsi con l'effettiva tutela degli scopi statutari e deve rispondere a criteri di sana e prudente gestione.
6.4 La Fondazione nell'amministrare il patrimonio si attiene a criteri prudenziali, diversificando il rischio in modo da conservarne il valore ed ottenerne un'adeguata redditività, assicurando il collegamento funzionale con le proprie finalità istituzionali e,
in particolare, con lo sviluppo del territorio. Il patrimonio è gestito in modo coerente con la natura di ente senza scopo di lucro della Fondazione, che opera secondo principi di trasparenza e moralità.
6.4-bis Il patrimonio può essere investito in beni immobili diversi da quelli strumentali e in beni mobili e immobili che non producono adeguata redditività, nei limiti e per le finalità di cui all’art. 7, comma 3-bis del decreto legislativo n. 153/1999.
6.5 Il Consiglio Generale stabilisce se il patrimonio della Fondazione deve essere gestito direttamente all'interno della Fondazione stessa, ovvero se deve essere affidato ad un gestore esterno.
6.6 La gestione effettuata all'interno della Fondazione è svolta con modalità organizzative interne idonee ad assicurarne la separazione dalle altre attività della Fondazione.
6.7 La gestione del patrimonio, se affidata all'esterno, deve essere effettuata ricorrendo ad un intermediario abilitato ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La scelta del gestore deve corrispondere all'esclusivo interesse della Fondazione, avuto riguardo ad eventuali conflitti di interesse. |