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» Lo Statuto: Denominazione, sede, scopi, attività

   Art.4 - Attività della Fondazione
4.1 La Fondazione può svolgere la propria attività nei settori rilevanti di cui all'art. 3, comma 2, mediante l'esercizio diretto di attività d'impresa o attraverso società operanti in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi perseguiti nei settori medesimi, nelle quali può detenere partecipazioni di controllo.

4.2 Il possesso di partecipazioni di controllo in società ed enti è consentita solo nel caso di imprese strumentali.

4.3 Nel caso di esercizio diretto di attività d'impresa, la Fondazione istituisce specifiche contabilità separate.

4.4 La Fondazione non può esercitare funzioni creditizie né effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni.

4.5 Per il conseguimento degli scopi istituzionali e per soddisfare le esigenze gestionali la Fondazione opera con tutte le modalità consentite dalla sua natura di persona giuridica privata dotata di piena autonomia gestionale, purché nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione. In particolare, può compiere operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, nonché acquistare, detenere e cedere partecipazioni al capitale di società o concorrere alla loro costituzione.

4.6 Al fine di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse, rendere più incisiva la propria azione e sovvenire in maniera efficace e programmata alle esigenze del territorio, la Fondazione elabora programmi pluriennali di intervento, individuando i settori specifici ai quali destinare le risorse disponibili.

4.7 La Fondazione assicura il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

4.8 Essa può raccordare la propria attività a quella di altri enti aventi finalità analoghe; può altresì aderire ad organizzazioni nazionali e internazionali che realizzino attività coerenti con i propri scopi, ad organizzazioni rappresentative delle Fondazioni bancarie e ad associazioni nazionali e internazionali di Fondazioni.

4.9 Può, altresì, costituire o partecipare a fondazioni di diritto privato con finalità analoghe alle proprie e può accettare donazioni e lasciti, nonché devoluzioni di beni con uno scopo particolare purché rientranti negli scopi della Fondazione.
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