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» Lo Statuto: Contabilità, bilancio, scioglimento della Fondazione

   Art.32 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio
32.1 La Fondazione ha durata illimitata.

32.2 Fermo restando quanto previsto in materia di liquidazione dall'art. 11, comma 7 del decreto legislativo n. 153/1999, la Fondazione con deliberazione unanime del Consiglio Generale, acquisito il parere obbligatorio dell'Assemblea dei Soci, previa autorizzazione dell'Organo di Vigilanza, oltre a procedere alla liquidazione nei casi e secondo le modalità previste dalla legge, può trasformarsi in un altro ente o fondersi con altri enti che perseguano esclusivamente fini di utilità sociale al fine di conseguire più efficacemente scopi riconducibili alle finalità istituzionali.

32.3 In caso di scioglimento, l'eventuale patrimonio residuo è devoluto, col parere obbligatorio non vincolante dell'Assemblea dei Soci, ad altre Fondazioni, assicurando la continuità degli interventi nel territorio e nei settori di operatività della Fondazione posta in liquidazione, in conformità agli scopi statutari.

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