32.1 La Fondazione ha durata illimitata.
32.2 Fermo restando quanto previsto in materia di liquidazione dall'art. 11, comma 7 del decreto legislativo n. 153/1999,
la Fondazione con deliberazione unanime del Consiglio Generale, acquisito il parere obbligatorio dell'Assemblea dei Soci, previa
autorizzazione dell'Organo di Vigilanza, oltre a procedere alla liquidazione nei casi e secondo le modalità previste dalla legge,
può trasformarsi in un altro ente o fondersi con altri enti che perseguano esclusivamente fini di utilità sociale al fine di
conseguire più efficacemente scopi riconducibili alle finalità istituzionali.
32.3 In caso di scioglimento, l'eventuale patrimonio residuo è devoluto, col parere obbligatorio non vincolante dell'Assemblea
dei Soci, ad altre Fondazioni, assicurando la continuità degli interventi nel territorio e nei settori di operatività della Fondazione
posta in liquidazione, in conformità agli scopi statutari.
|