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» Lo Statuto: Consiglio Generale

   Art.26 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
26.1Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente.

26.2 Esso si riunisce almeno una volta al mese e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta per iscritto almeno quattro membri del Consiglio di Amministrazione o il Collegio dei Revisori dei Conti, indicando gli argomenti da discutere.

26.3 Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti a mezzo di lettera raccomandata o comunicazione telegrafica o telefax o altro mezzo che fornisca la prova del ricevimento, almeno cinque giorni interi prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei suoi componenti e dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti; in caso di urgenza la convocazione può essere effettuata almeno due giorni interi prima di quello fissato.

26.4 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

26.5 Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente.

26.6 Alle riunioni partecipa il Segretario Generale, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente.

26.7 Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

26.8 Le votazioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tale caso il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore.
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