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» Lo Statuto: Consiglio Generale

   Art.25 - Poteri del Consiglio di Amministrazione
25.1 Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo quelli espressamente riservati ad altro organo dalla legge o dal presente statuto.

25.2 In particolare sono di competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:
a) la gestione operativa della Fondazione, nel quadro della programmazione definita dal Consiglio Generale;
b) la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
b-bis) la proposta al Consiglio Generale dei settori rilevanti da scegliere periodicamente nell’ambito dei settori ammessi;
c) la predisposizione del programma pluriennale di attività e del documento programmatico previsionale annuale;
d) la disciplina organizzativa degli uffici, la definizione dell’organico, il trattamento e la gestione dei rapporti con il personale, le assunzioni e le risoluzioni dei rapporti di lavoro dipendente, i rapporti di collaborazione professionale;
e) la nomina del Segretario Generale; la verifica della sussistenza dei requisiti e della inesistenza di incompatibilità, nonché l'eventuale adozione tempestiva dei conseguenti provvedimenti; la determinazione del relativo compenso;
f) la verifica per i propri componenti, salvo il Presidente per il quale è competente il Consiglio Generale, della sussistenza dei requisiti e della inesistenza di incompatibilità, nonché l'eventuale adozione, entro trenta giorni dalla verifica, dei provvedimenti di sospensione e decadenza;
g) la nomina di commissioni consultive o di studio, nell'ambito delle proprie attribuzioni, determinandone le funzioni, la composizione e, sentito il Collegio dei Revisori, le eventuali indennità;
h) le nomine e le designazioni di amministratori e sindaci di competenza della Fondazione;
i) l'accollo alla Fondazione delle sanzioni amministrative tributarie a carico dei dipendenti della Fondazione e del Segretario Generale.

25.3 Al Consiglio di Amministrazione, inoltre, è attribuito un generale potere di proposta nei confronti del Consiglio Generale in tutte le materie attinenti al funzionamento e all'attività della Fondazione e, in particolare, relativamente:
- alle modifiche statutarie;
- alla approvazione e modifica dei regolamenti interni;
- alle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
- alla istituzione di imprese strumentali;
- ai programmi di intervento della Fondazione.

25.4 Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti o al Segretario Generale particolari poteri, determinando i limiti della delega.

25.5 I titolari di deleghe provvedono a fornire adeguata informativa al Consiglio di Amministrazione in merito all'assolvimento del mandato.
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