24.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri, di cui almeno sette residenti nell’ambito territoriale di cui all’art. 2 da non meno di tre anni; il Presidente della Fondazione è membro del Consiglio di Amministrazione e lo presiede; il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i propri componenti.
24.2 I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso di adeguate conoscenze in materie inerenti a settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono aver maturato esperienza nell'ambito delle libere professioni o in campo imprenditoriale o accademico o dell'istruzione, ovvero devono avere espletato funzioni direttive o di amministrazione presso Enti pubblici o privati.
24.3 Gli amministratori durano in carica quattro esercizi dall’insediamento dell'organo e possono essere confermati, consecutivamente, soltanto per un altro mandato.
24.4 Alla scadenza del mandato, i Consiglieri di Amministrazione restano in carica fino alla loro sostituzione.
24.5 Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, il Presidente convoca tempestivamente il Consiglio Generale per la ricostituzione dell'organo.
24.6 Il mandato degli amministratori nominati in sostituzione scade con quello dell'organo.
24.7 Qualora, per qualsiasi causa, venga meno la maggioranza degli amministratori, l'intero organo si considera dimissionario e il Presidente del Collegio dei Revisori provvede con urgenza alla convocazione del Consiglio Generale per la ricostituzione dell'organo.
24.8 Ai componenti il Consiglio di Amministrazione si applicano le norme di cui all'art. 2392 del codice civile. |