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» Lo Statuto: Consiglio Generale

   Art.23 - Funzionamento del Consiglio Generale
23.1 Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente della Fondazione. Si riunisce almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei suoi componenti, con arrotondamento all'unità superiore.

23.2 Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, la riunione è convocata dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

23.3 Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo di lettera raccomandata o comunicazione telegrafica o telefax o altro mezzo che fornisca la prova del ricevimento almeno cinque giorni interi prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei componenti il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei Conti. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata due giorni interi prima di quello fissato.

23.4 Alle riunioni del Consiglio Generale possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio di Amministrazione. Alle riunioni partecipa il Segretario Generale, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente.

23.5 Il Consiglio Generale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

23.6 Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente, senza diritto di voto.

23.7 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quelle relative alla trasformazione, fusione o scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del residuo patrimonio, alla modifica dello statuto, all'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione per le quali è necessario il voto favorevole della maggioranza dei due terzi, arrotondata all'unità superiore. Ai fini dell'assunzione delle deliberazioni di cui al presente comma, per le quali è richiesta una maggioranza qualificata, il Consiglio Generale è validamente costituito con la presenza di almeno 4/5, arrotondato all’unità superiore, dei membri in carica.

23.8 Le votazioni riguardanti persone si svolgono a scrutinio segreto. In tale caso il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore.
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