11.1 Non possono ricoprire la carica di componente il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori dei Conti:
- il coniuge, i parenti e gli affini sino al secondo grado incluso, dei membri del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori dei Conti;
- i dipendenti in servizio della Fondazione, nonchè il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al secondo grado incluso;
- i dipendenti in servizio della societą bancaria conferitaria, chi ricopre la carica di Direttore della medesima, ovvero chi abbia con questa rapporti professionali stabili;
- coloro che ricoprano funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo dei soggetti di cui all'art. 21, comma 4, cui lo statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti il Consiglio Generale, nonchč coloro che siano dipendenti, con vincolo di subordinazione gerarchica, di tali soggetti o che a essi siano legati da rapporti di collaborazione anche a tempo determinato (con esclusione dei soli incarichi professionali specifici);
- gli amministratori di organizzazioni dei soggetti destinatari degli interventi della Fondazione, con le quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti;
- chi ricopre cariche pubbliche;
- i componenti gli organi di indirizzo, amministrazione e controllo di altre Fondazioni di origine bancaria;
- coloro che abbiano causato grave danno alla Fondazione o abbiano promosso lite contro di essa.
11.1-bis I componenti degli organi della Fondazione non possono essere destinatari di attivitą della Fondazione a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.
11.2 I Soci possono assumere cariche in altri Organi della Fondazione, restando sospesi, durante l'esercizio di tali cariche, dalla qualitą di Soci. Sono fra loro reciprocamente compatibili le cariche di Presidente della Fondazione e di Presidente dell'Assemblea dei Soci.
11.3 I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la societą bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la societą bancaria conferitaria.
11.4 Sono tra loro reciprocamente incompatibili le cariche di componente il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti. Il componente di un organo che assume la carica in un diverso organo della Fondazione decade automaticamente dal primo.
11.5 Sono salve altre eventuali incompatibilitą previste dalla normativa sulle fondazioni.
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