| 6.1 Nella scelta dei progetti da finanziare, la Fondazione prende in considerazione le iniziative proposte da soggetti che:
- non abbiano finalità di lucro;
- perseguano scopi di utilità sociale o di promozione dello sviluppo economico;
- operino nei settori di intervento;
- perseguano finalità compatibili con quelle della Fondazione. |
6.2 Gli enti o soggetti promotori devono possedere la capacità di gestire l'iniziativa per la quale chiedono l'intervento della Fondazione, che potrà esigere adeguata documentazione circa il possesso di tali requisiti. |
6.3 La Fondazione non può effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni ed integrazioni. |