| 5.1 La Fondazione può realizzare progetti e iniziative proprie, nel rispetto e in applicazione di quanto formulato nei documenti programmatici sia a livello annuale che pluriennale. |
5.2 Il Consiglio di Amministrazione, anche con il supporto di eventuali commissioni consultive costituite allo scopo, predispone la necessaria istruttoria tecnica, approva il progetto esecutivo, provvede per l'esecuzione dei lavori, anche mediante assegnazione di appalti e conferimento di incarichi. |
5.3 La Fondazione puņ partecipare anche a progetti e iniziative in collaborazione o cooperazione con altre Fondazioni e soggetti diversi. |