| 12.1 Il presente Regolamento non si applica alle richieste, iniziative e progetti presentate da soggetti terzi e alle iniziative proprie della Fondazione, di importo unitario sino a € 25.000. |
12.2 Resta peraltro fermo che l'Organo deliberante - Consiglio di Amministrazione o altro soggetto da questo delegato - dovrà applicare anche nella valutazione delle richieste, iniziative e progetti di importo unitario inferiore a € 25.000 i principi |
generali di cui al precedente art. 8, commi 2 e 3. Potrà inoltre applicare le altre disposizioni del Regolamento, in tutto o in parte, ove lo ritenga opportuno, in funzione della natura ed entità dell'intervento e delle caratteristiche del soggetto proponente. |