| 11.1 Qualora l'accoglimento della richiesta di intervento della Fondazione sia stato deliberato subordinandolo, ex art. 7 del presente Regolamento, a condizioni, impegni e produzione di documenti da parte del soggetto richiedente, l'erogazione del contributo finanziario avverrà soltanto una volta adempiute tali condizioni, formulate nella relativa comunicazione scritta. |
11.2 Una volta avvenuta la liquidazione del contributo complessivo, il soggetto beneficiario - ove ne sia stato richiesto - ha l'obbligo di inviare alla Fondazione una relazione sulla realizzazione del progetto o dell'iniziativa, sui risultati ottenuti, sulle spese sostenute. Nel caso siano state previste liquidazioni frazionate in più esercizi, potrà essere chiesta una relazione per ogni anno di durata o di svolgimento del progetto. |
11.3 Qualora le spese effettivamente sostenute fossero inferiori a quelle preventivate, il beneficiario avrà l'obbligo di restituire la somma eccedente le reali necessità. |