Articolo 35 - Trasformazione e fusione; scioglimento e devoluzione del patrimonio.

1. La Fondazione ha durata illimitata.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di liquidazione dall'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 153/1999, la Fondazione, con deliberazione unanime del Consiglio Generale, acquisito il parere obbligatorio dell'Assemblea dei Soci, previa autorizzazione dell'Organo di Vigilanza, può trasformarsi in un altro ente o fondersi, anche per incorporazione, con altri enti che perseguano esclusivamente fini di utilità sociale al fine di conseguire più efficacemente scopi riconducibili alle finalità istituzionali.

3. Qualora si verifichi una causa di scioglimento della Fondazione, la liquidazione è regolata dalle norme del libro primo, titolo II, capo II codice civile e dall'art. 11 del decreto legislativo 153/1999. L'eventuale patrimonio residuo è devoluto ad altre Fondazioni, assicurando, ove possibile, la continuità degli interventi nel territorio e nei settori di operatività della Fondazione posta in liquidazione, in conformità agli scopi statutari.