Articolo 24 - Composizione del Consiglio Generale.

1. Il Consiglio Generale è formato da sedici componenti, che durano in carica quattro esercizi, compreso quello in cui avviene la nomina, fino all'approvazione del bilancio del quarto esercizio, restando comunque in carica per i successivi adempimenti di legge e statutari fino alla loro sostituzione.

2. I componenti del Consiglio Generale devono essere in possesso di adeguate conoscenze ed esperienze in materie inerenti ai settori di intervento della Fondazione, con particolare riferimento alle esigenze del territorio di competenza della stessa, o funzionali all'attività della Fondazione. Le designazioni dei componenti formulate ai sensi dei commi che seguono devono essere ispirate, segnatamente, ai principi di onorabilità e professionalità in capo ai candidati. In sede di nomina il Consiglio Generale adotta criteri oggettivi e trasparenti, improntati in particolare alla valorizzazione di tali principi, al fine di assicurare un assetto dell'organo adeguato alle finalità perseguite e al corretto funzionamento della Fondazione.

3. La metà dei componenti è nominata dal Consiglio Generale su designazione dell'Assemblea dei Soci.

4. L'altra metà è così composta:
a) cinque componenti sono nominati dal Consiglio Generale scegliendoli nell'ambito di una rosa di tre candidati per ogni componente da nominare, su designazione - una ciascuno - da parte:
- del Comune di Cesena;
- della Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini, che li individuerà fra nominativi che siano espressione delle attività imprenditoriali dei territori ove la Fondazione svolge la sua attività ai sensi dell'articolo 2 dello statuto, sentite le rispettive associazioni di categoria;
- della Diocesi di Cesena-Sarsina;
- del Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Forlì-Cesena (che li individuerà fra le associazioni per il volontariato, operanti nel settore socio-assistenziale, nel territorio di attività della Fondazione);
- della Università degli Studi di Bologna - Campus di Cesena;
b) tre componenti sono nominati dal Consiglio Generale che, per ognuno di essi, delibererà sulla base di terne di nominativi designati dagli Enti sotto indicati:
Gruppo 1:
- Comuni di Bagno di Romagna, Borghi, Mercato Saraceno, Roncofreddo, Sarsina, Sogliano al Rubicone, Verghereto, congiuntamente fra loro;
Gruppo 2:
- Comuni di Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Montiano, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, congiuntamente fra loro;
Gruppo 3:
- Accademia dei Filopatridi, Conservatorio Musicale Maderna di Cesena, Biblioteca Malatestiana di Cesena, congiuntamente fra loro.

5. In tema di mandati consecutivi si applica l'articolo 10. Il mandato dei componenti nominati in sostituzione di quelli cessati prima del termine mantiene l'originaria scadenza.

6. I componenti non rappresentano né rispondono ai soggetti che li hanno designati, né da questi possono essere indirizzati o revocati.

7. L'Assemblea dei Soci e i soggetti di cui al comma 4, cui spettano poteri di designazione, devono formulare le designazioni tenendo presenti i requisiti richiesti dallo statuto e dalla normativa vigente in capo ai componenti il Consiglio Generale, ai fini di una composizione equilibrata del Consiglio stesso che possa al meglio contribuire al perseguimento degli scopi istituzionali.

8. Il Presidente della Fondazione, entro il 15 gennaio dell'anno in cui scadono i mandati, ovvero entro 30 giorni nel caso di cessazione per causa diversa dalla scadenza del mandato, provvede a darne comunicazione agli Enti cui compete la designazione.

9. Tali designazioni devono essere fatte pervenire entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta.

10. Le terne dei nominativi designati devono poi essere sottoposte al Consiglio Generale per la nomina.

11. Qualora i soggetti cui competono le designazioni non provvedano agli adempimenti di propria spettanza secondo le modalità e nei termini previsti, il Presidente invia un sollecito a provvedere entro sette giorni. In caso di ulteriore inerzia del o dei soggetti destinatari del sollecito, spetta al Prefetto provvedere al completamento delle designazioni, nel rispetto dello statuto e della normativa vigente, assicurando pertanto una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali.

12. Successivamente alla nomina, il Presidente ne dà comunicazione ai soggetti designanti e agli interessati affinché questi ultimi comunichino la propria accettazione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.