Articolo 6 - Patti parasociali.


1. La Fondazione trasmette all'Autorità di vigilanza, entro cinque giorni dalla conclusione, gli eventuali patti parasociali e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'articolo 6 del decreto legislativo 153/1999, fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 3-bis, del medesimo decreto.

2. Negli stessi termini temporali sono trasmessi gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 153/1999.